Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e sul patrimonio).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato, senza ulteriori

 

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oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante:

          a) il trasferimento delle corrispondenti quote iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti utilizzate per le risorse organizzative e umane da questo provenienti, ivi comprese le spese di funzionamento;

          b) il trasferimento delle quote, riassegnabili in base alla legislazione vigente, delle entrate garantite dalle attività operative istituzionali dell'Agenzia;

          c) gli introiti connessi ai servizi resi dall'Agenzia in relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 3.

      2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede:

          a) alla individuazione e al trasferimento dei beni mobili ed immobili strumentali all'attività dell'Agenzia, con il subentro della medesima in tutti i rapporti contrattuali in essere alla data del trasferimento;

          b) alla individuazione e alla soppressione delle strutture del Ministero dei trasporti e delle altre pubbliche amministrazioni che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'Agenzia ai sensi della presente legge.